Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. In attuazione del principio costituzionale di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, e in conformità con i princìpi che informano l'ordinamento dell'Unione europea, la Repubblica adotta le misure necessarie a promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e imprenditoriale, e riconosce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori i diritti che rendono effettiva tale tutela e, in particolare, il diritto:

          a) alla libertà, dignità e riservatezza;

          b) alla non discriminazione;

          c) alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro;

          d) alla tutela contro le molestie sessuali in ambito lavorativo;

          e) a un equo compenso del lavoro e alla tutela in caso di recesso ingiustificato, con modalità e secondo criteri che tengano conto della diversa natura e tipologia dei rapporti di lavoro;

          f) alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità;

          g) alla cura familiare e personale e alla conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro;

          h) all'apprendimento continuo e permanente;

          i) all'accesso gratuito ai servizi per l'impiego;

 

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          l) a forme di sicurezza sociale adeguate nell'arco della vita lavorativa di ciascuno;

          m) alla libertà e all'attività sindacali, allo sciopero, nonché alla libertà di negoziazione.

      2. I diritti riconosciuti dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento statale anche ai fini, per le materie di competenza, della legislazione concorrente delle regioni.